Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti portuali:

  • a)le navi che, entrate in qualsiasi porto in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, eccezione fatta per le operazioni commerciali eventualmente effettuate;
  • b)le navi che, passando da un porto dei due Stati in uno o piu' porti dello stesso Stato, sia per scaricarvi, in tutto o in parte il loro carico, sia per formare o completare il loro carico, dimostreranno di avere gia' pagato i diritti suddetti;
  • c)le navi che, entrate con carico a bordo in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza avere compiuto operazioni commerciali. Non saranno considerate - in caso di rilascio forzato - come operazioni di commercio lo scarico, il ricarico di merce a causa di riparazioni della nave, il trasbordo su un'altra nave in caso di innavigabilita' della prima, il carico delle merci necessarie al rifornimento dell'equipaggio e lo scarico di merci avariate.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art4 · fonte su Normattiva