Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti portuali:
- a)le navi che, entrate in qualsiasi porto in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, eccezione fatta per le operazioni commerciali eventualmente effettuate;
- b)le navi che, passando da un porto dei due Stati in uno o piu' porti dello stesso Stato, sia per scaricarvi, in tutto o in parte il loro carico, sia per formare o completare il loro carico, dimostreranno di avere gia' pagato i diritti suddetti;
- c)le navi che, entrate con carico a bordo in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza avere compiuto operazioni commerciali. Non saranno considerate - in caso di rilascio forzato - come operazioni di commercio lo scarico, il ricarico di merce a causa di riparazioni della nave, il trasbordo su un'altra nave in caso di innavigabilita' della prima, il carico delle merci necessarie al rifornimento dell'equipaggio e lo scarico di merci avariate.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
