Ciascuna Parte contraente riconoscera' tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte e in particolare quelli relativi all'equipaggio, alla stazza e alle dotazioni di bordo, nonche' ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorita' competenti in conformita' delle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. Il calcolo ed il pagamento dei diritti e tasse di navigazione saranno effettuati sulla base di tali certificati di stazza senza procedere a nuova stazzatura.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
