Ciascuna Parte contraente riconoscera' tutti i documenti di bordo delle navi dell'altra Parte e in particolare quelli relativi all'equipaggio, alla stazza e alle dotazioni di bordo, nonche' ogni altro certificato e documento rilasciato dalle Autorita' competenti in conformita' delle disposizioni legali e regolamentari della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. Il calcolo ed il pagamento dei diritti e tasse di navigazione saranno effettuati sulla base di tali certificati di stazza senza procedere a nuova stazzatura.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art9 · fonte su Normattiva