Ciascuna Parte contraente riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi zairesi il "livre de marin" e per le navi italiane il "libretto di navigazione".
Testo vigente dal 19 novembre 1977
Ciascuna Parte contraente riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi zairesi il "livre de marin" e per le navi italiane il "libretto di navigazione".
Testo vigente dal 19 novembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art7 · fonte su Normattiva