[1]Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi

[2]1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.

[3]2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.

[4]3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi si estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art21 · fonte su Normattiva