[1]Domicilio fiscale

[2]Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' considerato come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche ai familiari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Stato ospitante.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art24 · fonte su Normattiva