[1]Eliminazione della doppia imposizione

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Barbados, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Barbados, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. (b) L'imposta pagata in Barbados per la quale spetta la deduzione e' solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. (c) Nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. 3. Per quanto concerne Barbados, fatte salve le disposizioni della legislazione di Barbados relativa alla concessione di un credito sull'imposta barbadiana dell'imposta pagata in un territorio al di fuori di Barbados, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente: (a) l'imposta dovuta in base alla legislazione italiana e conformemente alla Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sugli utili o sui redditi di fonte italiana (ad esclusione, nel caso di un'imposta sui dividendi dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) e' deducibile dall'imposta barbadiana calcolata con riferimento agli stessi utili o agli stessi redditi per i quali e' calcolata l'imposta italiana; (b) nel caso di dividendi pagati da una societa' residente in Italia a una societa' residente di Barbados che detiene direttamente almeno il 5 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi, il credito di cui al comma (a) si calcolera' considerando l'imposta italiana dovuta dalla societa' che paga i dividendi in relazione agli utili con i quali sono pagati i dividendi, e (c) l'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concesso il credito, che e' appropriata rispetto al reddito imponibile in Italia.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84~art23 · fonte su Normattiva