• A)I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, purche' residenti in Libia prima del 15 dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia, possono vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle vendite dei loro beni mobili ed immobili.
  • B)I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15 dicembre 1950, che abbiano conservato la loro normale residenza in Libia fino alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro il termine di quattro anni previsto qui di seguito, vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni, mobili ed immobili.
  • C)Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni e della liquidazione delle loro attivita'. Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia, possono trasferire, entro il termine prescritto, i loro beni mobili e capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia e della liquidazione delle loro attivita' a condizione che piu' del 50% del capitale della societa' appartenga a persone fisiche normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui sede centrale sia fuori della Libia e a condizione che la maggior parte della loro attivita' sia esercitata fuori della Libia.
  • D)Il trasferimento dei beni mobili e capitali sara' effettuato secondo le norme e modalita' seguenti:
  • 1)gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni entro il periodo di quattro anni dalla data dello scambio dei documenti di ratifica del presente Accordo e presentare al Governo Libico, entro tale termine, le loro richieste per il trasferimento dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva il pieno diritto di predisporre tutti quei provvedimenti che reputa necessari e indispensabili per l'accertamento della nazionalita' del richiedente, della sua residenza in Libia della sua effettiva qualita' di proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento di quanto si renda necessario per l'effettuazione del trasferimento, senza peraltro che da cio' possa derivare ai cittadini italiani alcun intralcio o impedimento all'esercizio del loro diritto al trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera;
  • 2)il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila) per ciascuna domanda e per un importo annuo complessivo non inferiore alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino a totale esaurimento delle richieste di trasferimento. L'eventuale disponibilita' del plafond, annuo sara' utilizzata per soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti le lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila). Per il primo biennio, esclusivamente, la quota del plafond, eventualmente non utilizzata durante il primo anno, verra' aggiunta al plafond del secondo anno. Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond, non presentasse disponibilita' per soddisfare tutte le richieste, i trasferimenti rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno autorizzati con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo;
  • 3)i beni da trasferire sono quelli che appartengono al richiedente alla data del 31 marzo 1956. La priorita' per il trasferimento sara' determinata dalla data di presentazione della relativa richiesta;
  • 4)i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai diritti di esportazione. Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni ed indipendentemente dall'adempimento di tutti i requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le autorita' libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente il richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a saldare tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art15 · fonte del testo