Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato B. Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che -non sono compresi nell'allegato B. Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprieta' intestati alla Repubblica Italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato. Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo Italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa - allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art7 · fonte del testo