Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata nei confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti. Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranita' fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo Italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista e in conformita' alla disposizione di cui all'art. 9, par. 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari. In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato D e' stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprieta', con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art9 · fonte del testo