I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potessero sorgere, relativamente alla interpretazione o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potessero sorgere, relativamente alla interpretazione o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art17 · fonte del testo