[1]Articolo XXIII Arbitrato

[2]Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze - il che si spera non avvenga - relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxxiii · fonte del testo