[1]Articolo XXIII Arbitrato
[2]Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze - il che si spera non avvenga - relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
