1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere composta conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, sia fra le autorita' aeronautiche, che fra le Parti contraenti, questa verra' sottoposta ad un tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti contraenti. 2. Tale tribunale sara' composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designera' un arbitro, e questi due arbitri si accorderanno sulla nomina a presidente di un cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi ha proposto la composizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati ancora designati, o se, nel corso dei due mesi seguenti gli arbitri non si sono accordati sulla nomina del presidente, ciascuna Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale decide, ove non giunga a comporre la controversia in via amichevole, alla maggioranza dei voti. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano nulla in contrario, il tribunale fissa esso stesso i propri principi di procedura e determina la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi ad ogni decisione resa in base al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Se una delle Parti contraenti non si uniforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', per tutto il tempo in cui durera' tale inadempienza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa aveva accordato in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto. 6. Ciascuna Parte contraente sosterra' la spesa relativa alla remunerazione dell'attivita' del proprio arbitro e alla meta' della remunerazione del presidente nominato.
Testo vigente dal 24 settembre 1975
