Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti gia' spettanti allo Stato italiano nei confronti dei terzi.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
