Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~art6 · fonte del testo