E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
