Per facilitare il conseguimento dei loro fini culturali e scientifici, i due Governi concederanno, su base di reciprocita', alle istituzioni indicate all'art. 2, l'esenzione da ogni imposta statale, regionale e comunale di carattere normale o di carattere straordinario sui locali destinati a sede delle istituzioni stesse con la sola eccezione delle tasse percepite in remunerazione di servizi.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
