1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:

  • I)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
  • II)con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art28 · fonte su Normattiva