1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dallo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
- I)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione;
- II)con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
