Le compagnie o le societa' di navigazione che hanno la sede della direzione effettiva sul territorio di una delle alte Parti contraenti non saranno tassabili nel territorio dell'altra alta Parte contraente per i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, dell'attivita' di trasporto marittimo di merci e di passeggeri. Il contenuto e le modalita' di applicazione del precedente comma verranno precisate con apposito accordo da stipularsi nel prossimo futuro.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art13 · fonte su Normattiva