Le compagnie o le societa' di navigazione che hanno la sede della direzione effettiva sul territorio di una delle alte Parti contraenti non saranno tassabili nel territorio dell'altra alta Parte contraente per i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, dell'attivita' di trasporto marittimo di merci e di passeggeri. Il contenuto e le modalita' di applicazione del precedente comma verranno precisate con apposito accordo da stipularsi nel prossimo futuro.
Testo vigente dal 27 febbraio 1975
