Qualora una nave di una delle alte Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulla costa dell'altro Paese, la nave ed il carico godranno nel territorio di questa alla Parte gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessaria nella stessa misura e con le stesse modalita' applicabili alle navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati all'utilizzazione o consumo sul territorio dell'altra alta Parte contraente.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art14 · fonte su Normattiva