Il trattamento che le due alte Parti contraenti reciprocamente si concedono con il presente trattato non si estende:

  • a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra alta Parte ed alla navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi, dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' per lo sport;
  • e)agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigrati;
  • g)ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi e circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art16 · fonte su Normattiva