Le persone munite del documento di identita' previsto dall'articolo 7 del presente trattato, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso e senza necessita' di visto nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra alta Parte contraente trattenendosi nell'ambito della citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.
Testo vigente dal 27 febbraio 1975
