Le persone munite del documento di identita', previsto all'articolo 8 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorita' portuali, possono ottenere permessi, con validita' giornaliera e senza diritto di pernottamento, per scendere a terra durante la sosta della nave nei porti dell'altro Stato contraente, senza lasciare la citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi al controllo della dogana e dei documenti di identita', secondo i regolamenti vigenti in quel porto.
Testo vigente dal 2 giugno 1977
