Le persone munite del documento di identita', previsto all'articolo 8 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorita' portuali, possono ottenere permessi, con validita' giornaliera e senza diritto di pernottamento, per scendere a terra durante la sosta della nave nei porti dell'altro Stato contraente, senza lasciare la citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi al controllo della dogana e dei documenti di identita', secondo i regolamenti vigenti in quel porto.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art9 · fonte su Normattiva