Le persone munite del documento d'identita' previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente trattenendosi nell'ambito della citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di identita' e di dogana, secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;284~art8 · fonte su Normattiva