Le persone munite del documento d'identita' previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente trattenendosi nell'ambito della citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di identita' e di dogana, secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
