Le persone munito del documento d'identita' previsto all'articolo 7, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, potranno, previo permesso nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente, trattenendosi, nell'ambito della citta' sede del porto, fino alle ore 24 di ciascun giorno di sosta. Permanenze piu' lunghe nella stessa citta' potranno essere di volta in volta autorizzate dalle competenti autorita' portuali. Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art9 · fonte su Normattiva