Le autorita' competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza puo' essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art17 · fonte su Normattiva