Il presente Accordo rimarra' in vigore per tre anni e sara' rinnovato tacitamente per eguali periodi nel caso in cui nessuna delle due Parti notifichi per iscritto all'altra la sua volonta' di recedere prima dello spirare del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi antecedentemente alla scadenza. Lo spirare del presente Accordo non fara' venire meno i progetti gia' in essere fra i due Paesi, a meno che entrambe le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;86~accordo-art8 · fonte su Normattiva