Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art12 · fonte su Normattiva