1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 22, tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l'anno. 2. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 22 e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale preso in esame.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art23 · fonte su Normattiva