1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi; dovranno precisare: la portata massima di utilizzo, la data e l'esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli articoli 22, 23 e 24; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 24, il processo verbale dovra' essere redatto solamente qualora l'ispezione abbia individuato un difetto. 2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovra' essere tenuto in conformita' alle prescrizioni della competente autorita', tenuto conto del modello raccomandato dal Bureau international du Travail. 3. Il registro dovra' comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorita' o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorita' tenuto conto dei modelli raccomandati dal Bureau international du Travail per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l'esame approfondito o l'ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art25 · fonte su Normattiva