1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorita' dovra' consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. 2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovra' essere istituita per l'applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell'articolo 4.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art7 · fonte su Normattiva