Il personale infermieristico godra' di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori:

  • a)durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni;
  • b)riposo settimanale;
  • c)congedo annuo pagato;
  • d)congedo per studio;
  • e)congedo per maternita';
  • f)congedo per malattia;
  • g)sicurezza sociale.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-149-art6 · fonte su Normattiva