1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati della preparazione, dell'attuazione, del coordinamento, del controllo e della valutazione della politica nazionale del lavoro oppure partecipare a ciascuna di queste fasi e, nel quadro della pubblica amministrazione, essere gli strumenti di preparazione e d'applicazione della legislazione che la concretizza. 2. In particolare, dovranno, tenendo conto delle relative norme internazionali del lavoro:

  • a)partecipare alla preparazione, all'attuazione, al coordinamento, al controllo ed alla valutazione della politica nazionale dell'impiego secondo le modalita' previste dalla legislazione e prassi nazionali;
  • b)studiare costantemente la situazione delle persone che hanno un impiego come pure di quelle che sono disoccupate o sottoccupate, in base alla legislazione e prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d'impiego e di vita professionale, richiamare l'attenzione sulle carenze e gli abusi constatati in questo settore e sottoporre proposte sui mezzi per rimediarvi;
  • c)offrire i loro servizi ai datori di lavoro ed ai lavoratori come pure alle loro rispettive organizzazioni, alle condizioni permesse dalla legislazione o prassi nazionali, al fine di favorire, a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori d'attivita' economica, consultazioni e cooperazione effettive tra autorita' e organismi pubblici e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori come pure tra queste organizzazioni;
  • d)rispondere alle richieste di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle loro rispettive organizzazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-150-art6 · fonte su Normattiva