[1]1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
[2]2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
