Art. 12 (Convenzione 103)
[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione.
[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
