[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo essere stata registrata.

[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-127-art11 · fonte su Normattiva