[1]1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della legislazione prevista dall'articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi.

[2]2. Se i mezzi con cui si da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l'effettiva applicazione della legislazione suddetta con l'istituzione di un adeguato sistema

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art6 · fonte su Normattiva