Art. 6 (Convenzione 115)
[1]1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, cosi' come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.
[2]2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
