Art. 4 (Convenzione 119)
L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competera' al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonche', in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competera' al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
