L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competera' al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonche', in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari. Lo stesso obbligo competera' al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art4 · fonte su Normattiva