[1]1. Le disposizioni dell'art. 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.

[2]2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli artt. 6 e 11, purche' vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art8 · fonte su Normattiva