[1]1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreche' la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti:

  • a)la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente art. 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  • b)la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

[2]2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art24 · fonte su Normattiva