Quando il venditore e' tenuto a rimettere al compratore i documenti relativi alla cosa venduta, esso deve adempiere tale obbligazione nel giorno e nel luogo stabiliti dal contratto o che e' conforme agli usi.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art50 · fonte su Normattiva