Quando il venditore e' tenuto a rimettere al compratore i documenti relativi alla cosa venduta, esso deve adempiere tale obbligazione nel giorno e nel luogo stabiliti dal contratto o che e' conforme agli usi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
Quando il venditore e' tenuto a rimettere al compratore i documenti relativi alla cosa venduta, esso deve adempiere tale obbligazione nel giorno e nel luogo stabiliti dal contratto o che e' conforme agli usi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art50 · fonte su Normattiva