[1]1. Le persone che non abbiano raggiunto un'eta' minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere.

[2]2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa eta' minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.

[3]3. L'eta' minima non puo', in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-123-art2 · fonte su Normattiva