Art. 2 (Convenzione 123)
[1]1. Le persone che non abbiano raggiunto un'eta' minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere.
[2]2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa eta' minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.
[3]3. L'eta' minima non puo', in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
