[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE 124

[3]Convenzione sull'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere

[4]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Rilevato che la convenzione sull'esame medico degli adolescenti (industria) del 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all'impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l'impiego di un fanciullo e di un adolescente di eta' inferiore ai 18 anni non potra' essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell'esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovra' prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari; Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l'esame medico attitudinale all'impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all'eta' di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovra' determinare gli impieghi o categorie d'impieghi per i quali questo obbligo s'impone oppure attribuire a un'autorita' idonea il potere di farlo; Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, e' opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all'impiego sotterraneo nelle miniere nonche' esami medici periodici fino alla eta' di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami; Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sull'esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965:

[5]Art. 1.

[6]1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione il termine miniera si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto e' l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l'impiego in sotterraneo di persone.

[7]2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all'impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-124-art1 · fonte su Normattiva