Art. 1 (Convenzione 115)
[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]QUARANTAQUATTRESIMA SESSIONE (Ginevra, 1-23 giugno 1960)
[3]CONVENZIONE 115
[4]Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti
[5]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1 giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960.
[6]Art. 1.
[7]Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifichi la presente convenzione, s'impegna ad applicarla per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della convenzione, l'autorita' competente consultera' i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
