Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 4 (Convenzione 127)
Ai fini della applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
