Art. 8 (Convenzione 127)
Ciascuno Stato membro adottera', con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
