Ciascuno Stato membro adottera', con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-127-art8 · fonte su Normattiva