La legislazione che da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procedera' per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art5 · fonte su Normattiva