La legislazione che da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procedera' per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
