1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande. 2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che:

  • a)contribuiscono all'aumento della produttivita' dell'economia turca e in particolare mirano a dotare la Turchia di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito piu' elevato nonche' di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura - pubblica o privata - della gestione;
  • b)favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione;
  • c)si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore. 3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette:
  • a)possono essere finanziati solo progetti individualizzati;
  • b)in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia. 4. Sara' riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art2 · fonte su Normattiva