1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di questo ultimo. 2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco. 3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunita' hanno accesso, a parita' di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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