1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunita' esaminera' la possibilita' di completare l'ammontare dei prestiti di cui all'articolo 3 con prestiti accordati dalla Banca Europea per gli Investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potra' raggiungere 25 milioni di unita' di conto. 2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditivita' normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato. 3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca Europea per gli Investimenti nonche' gli articoli 4, 7 e 8 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
